Interventi straordinari e di emergenza

Riferimenti normativi:
Art. 42
Riferimenti normativi:
 
Dlgs 33/2013 – Articolo 42 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
 
  1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
  • i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
  • i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
  • il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione;
  • le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
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Gli interventi straordinari sono previsti dai DPCM, dalle ordinanze provinciali, contingibili urgenti conseguenti a Circolari della Direzione Generale relativi al periodo emergenziale dal 04.03.2020 in poi, sacricabili al seguente
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Amministrazione Trasparente
  • Dirigenti
    Art. 10, c. 8, lett. d; Art. 15, c. 1,2,5; Art.41, c. 2,3
  • Prevenzione della corruzione
    Art. 43, c. 1 del D.lgs. n. 33/2013, Art. 18, c. 5, D.Lgs 39/2013, Art. 1, c. 3, 14 della L. n 190/2012 e Delibera Anac 430/2016
  • Dati ulteriori
    Art. 7-bis, c. 3, D.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 9, lett. f), L. n. 190/2012