Organi di indirizzo politico-amministrativo, con l'indicazione delle rispettive competenze

Organi di indirizzo politico-amministrativo con l'indicazione delle rispettive competenze

Normativa di riferimento:

Legge provinciale 20/1995 – Organi collegiali delle istituzioni scolastiche
Legge provinciale 12/2000 – Autonomia delle scuole
Delibera della Giunta provinciale 2523/2003 – Statuto dello studente e della studentessa

Consiglio d’Istituto

Il consiglio di istituto è costituito da quattordici componenti, di cui sei rappresentanti del personale insegnante (una/uno dei quali rappresentante dei docenti di seconda lingua), sei rappresentanti dei genitori degli alunni, la/il dirigente scolastica/o e la/il responsabile amministrativa/o, che rappresenta, anche, gli interessi del personale amministrativo della scuola.

Le competenze del Consiglio d’Istituto

  • ai sensi dell’art. 7 della LP 20/1995 – Organi collegiali delle istituzioni scolastiche
  • ai sensi del DPP 38/2017 – Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia autonoma di Bolzano

Collegio docenti

Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituzione scolastica ed è presieduto dalla/dal Dirigente scolastica/o. Fanno altresì parte del collegio gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata. Alle sedute del collegio dei docenti possono partecipare, senza diritto di voto, anche gli assistenti ed educatori per gli alunni portatori di handicap. Possono essere altresì invitati a partecipare alle sedute del collegio dei docenti, senza diritto di voto, il Presidente del consiglio di circolo o di istituto, il presidente del comitato dei genitori ed il presidente del comitato degli studenti.

Consiglio di classe

Il consiglio di classe è formato dai docenti di ogni singola classe e da due rappresentanti dei genitori nonché, nelle scuole secondarie di secondo grado, da due rappresentanti degli studenti. Il consiglio è presieduto dal dirigente scolastico o dal suo vicario o da un insegnante della classe delegato dal dirigente scolastico. Alle sedute del consiglio di classe partecipano, senza diritto di voto, anche gli assistenti ed educatori di soggetti portatori di handicap.

Comitato dei genitori

In ciascuna istituzione scolastica è istituito il comitato dei genitori. Il comitato è composto dai rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe.

Comitato degli studenti

Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado è istituito il comitato degli studenti. Il comitato è composto dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di classe.

Organo di garanzia

L’organo di garanzia delle scuole secondarie superiori è composto, oltre che dalla/dal dirigente scolastica/o, da almeno una/un rappresentante dei genitori, una/un rappresentante delle studentesse/degli studenti e da una/un rappresentante delle/dei docenti. Gli organi di garanzia sono presieduti da una/un rappresentante dei genitori.

Documenti:

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Amministrazione Trasparente
  • Dirigenti
    Art. 10, c. 8, lett. d; Art. 15, c. 1,2,5; Art.41, c. 2,3
  • OIV
    Art. 10, c. 8, lett. c, D.lgs. n. 33/2013
  • Prevenzione della corruzione
    Art. 43, c. 1 del D.lgs. n. 33/2013, Art. 18, c. 5, D.Lgs 39/2013, Art. 1, c. 3, 14 della L. n 190/2012 e Delibera Anac 430/2016
  • Dati ulteriori
    Art. 7-bis, c. 3, D.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 9, lett. f), L. n. 190/2012