Cos'è

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il Regolamento d’Istituto è stato recentemente rielaborato per adeguarlo allo Statuto degli/delle studenti/esse, in particolare per quanto attiene il regolamento di disciplina.

PARTE I: VIGILANZA SUGLI ALUNNI

  1. Gli studenti sono sottoposti alla vigilanza dei professori, coadiuvati anche dal personale ausiliario, durante la loro permanenza nell'istituto e, in genere, durante tutta l'attività didattica.
  2. I docenti hanno, in particolare, il compito di vigilare sull'ingresso degli studenti, essendo presenti a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, e sullo svolgimento della pausa, secondo turni stabiliti ogni tre mesi.
  3. Il personale ausiliario ha, in particolare, il compito di vigilare sull’ingresso nell'edificio scolastico e l’uscita degli studenti dallo stesso, nonché sui loro movimenti al di fuori delle aule durante le lezioni.
  4. L'eventuale permanenza a scuola al di fuori degli orari stabiliti per le attività didattiche, può essere consentita solo su richiesta scritta e motivata dal genitore, per il minorenne, che esoneri l'istituto da ogni responsabilità. Deve essere comunque sottoposta alla sorveglianza del personale dell’istituto.

PARTE II:

COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI - INGRESSI - USCITE GIUSTIFICAZIONI

  1. L'ingresso degli studenti è previsto dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni. All’inizio delle lezioni, gli studenti si devono già trovare in classe.
  2. L'ingresso in ritardo costituisce una mancanza disciplinare.

L'ingresso in ritardo è tuttavia giustificato:

a) se lo studente esibisce una richiesta di entrata posticipata per un valido specifico motivo, firmata preventivamente dai genitori;

b) se è dovuto alla necessità di sottoporsi a visite mediche, analisi cliniche o terapie specialistiche, a condizione che dette esigenze vengano documentate in modo idoneo;

c) se è causato da ritardi dei mezzi di trasporto pubblico, sempre che il ritardo del mezzo di trasporto non sia abituale;

d) se è comunque riconducibile ad eventi imprevedibili e quindi inevitabili.

In questi due ultimi casi (lettere c e d) la giustificazione deve essere presentata tempestivamente, utilizzando l’apposito spazio previsto sul libretto delle giustificazioni. Essa deve riportare in calce la firma del genitore apposta nella prima pagina del libretto e deve essere presentata in ogni caso entro tre giorni da quello del ritardo. Superato tale termine il ritardo è considerato non giustificato.

Al di fuori dei casi di cui alle precedenti lettere a, b, c e d, il ritardo non è giustificato e dà luogo alle sanzioni che seguono.

Dopo tre ritardi non giustificati in un quadrimestre, l'alunno viene richiamato con annotazione apposta sul registro di classe e vengono avvisati i genitori.

Nel caso di ulteriori ritardi, si adottano gli opportuni provvedimenti disciplinari (di regola, la sospensione dalle lezioni).

Anche le richieste di entrata posticipata firmate dagli alunni maggiorenni devono indicare un valido, specifico motivo; nel caso in cui invece rechino dizioni generiche, il ritardo è considerato non giustificato.

Nel corso dell'anno scolastico possono essere concessi da parte del capo d'istituto a ciascun allievo fino a dieci permessi di uscita anticipata per eccezionali motivi, che dovranno essere richiesti per iscritto dai genitori o dall’alunno, se maggiorenne. Altrimenti, l'alunno può uscire dall'istituto solo se accompagnato da un genitore.

In caso di irregolarità della frequenza, l'uscita in anticipo può essere negata, se non sussistono validi, specifici motivi.

Nel corso della medesima giornata non si possono cumulare ingresso in ritardo e uscita anticipata.

  1. Tutte le assenze vanno giustificate usando l’apposito libretto. Le singole giustificazioni devono riportare in calce la firma del genitore apposta nella prima pagina del libretto. Dopo uno o più giorni di assenza lo studente deve presentare la giustificazione all'insegnante della prima ora del giorno del rientro a scuola; in caso di dimenticanza essa va presentata in ogni caso entro i due giorni successivi. Superato tale termine l'assenza è considerata non giustificata.

 

Dopo tre assenze non giustificate con un valido specifico motivo, si segue la procedura prevista per i ritardi: richiamo con annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, provvedimento disciplinare (di regola, la sospensione dalle lezioni) nel caso di ulteriori assenze non giustificate.

Nel caso di assenze prolungate o frequenti o strategiche vengono convocati i genitori dell'alunno.

Gli studenti maggiorenni possono firmare le richieste di uscita anticipata e giustificare i ritardi e le assenze, ma ne viene comunque data notizia ai genitori, nel caso in cui siano sintomo di una frequenza irregolare.

Le assenze collettive, anche per manifestazione degli studenti, non sono giustificabili.

Le assenze per manifestazioni dovranno essere comunque registrate sul libretto e controfirmate per presa visione da parte dei genitori.

 

  1. I provvedimenti disciplinari adottati per cumulo di ingressi in ritardo o di assenze non giustificate costituiscono elemento da valutare in sede di attribuzione del credito scolastico e comportano, di norma, l’assegnazione del punteggio minimo della fascia correlata alla media dei voti.
  2. Se dovesse insorgere un malessere improvviso, la scuola chiederà l'intervento della famiglia; in caso di urgenza, si rivolgerà alle strutture sanitarie pubbliche.
  3. Va mantenuto, all'interno dell'istituto, un atteggiamento rispettoso nei confronti delle persone che vi operano, a partire dai compagni. Gli atteggiamenti e i comportamenti devono essere ispirati al rispetto della salute e delle attrezzature. Anche l’abbigliamento deve essere adeguato all’ambiente.
  4. È vietato fare uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici che pertanto, se portati a scuola, devono rimanere sempre spenti e vanno in ogni caso deposti in cartella. L’uso del telefono cellulare o di altri dispositivi non autorizzati durante le attività didattiche comporta la possibilità del loro ritiro per 48 ore.
  5. Durante la pausa si deve evitare di ammassarsi, soprattutto sulle scale per non ostacolare il regolare passaggio di personale ed alunni. È consentito sostare nel cortile interno, rimanendo entro il limite del cancello che delimita lo stesso.
  6. Tra un'ora di lezione e l'altra gli alunni devono rimanere in classe; le eventuali uscite devono essere autorizzate dal docente subentrante. Di norma, non è consentito uscire di classe durante la prima ora di lezione, nei quindici minuti che precedono le pause e nell'ora successiva alle pause.

In nessun caso è consentito uscire dall'istituto. L'allontanamento dall'istituto costituisce una grave mancanza disciplinare.

PARTE III - REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE NELLA SCUOLA

  1. È stabilito il divieto di fumare, anche sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell'istituto scolastico: cortile, parcheggi e zone di accesso.
  2. Il divieto si estende a studenti, personale docente e non docente, genitori e soggetti esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell’istituto.
  3. Il personale scolastico, docente e non docente, ha l’obbligo di vigilanza e di segnalare al dirigente o alle persone da questi delegate eventuali infrazioni riscontrate.
  4. Le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente (legge 11 novembre 1975, n. 584, legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6) sono le seguenti:
  1. violazione del divieto di fumare: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
  2. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione commessa, quindi pari a € 55,00.
  3. inosservanza dell'obbligo di far rispettare il divieto di fumare: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione commessa, quindi pari a € 440,00.

L'applicazione delle sanzioni pecuniarie non esclude l'adozione di provvedimenti disciplinari.

  1. Nel caso di violazione del divieto di fumare da parte degli studenti si applica la  procedura che segue.

Alla prima violazione del divieto, il fatto viene immediatamente contestato al trasgressore, annotato sul registro di classe e segnalato alla segreteria, che annota il nominativo dello studente in un apposito registro ad uso interno della scuola.

Alla seconda violazione del divieto, il fatto viene immediatamente contestato al trasgressore e annotato sul registro di classe e viene contestualmente compilato il verbale di ammonimento. Il verbale, sottoscritto dal dirigente scolastico, viene redatto in tre copie, delle quali una viene consegnata al trasgressore, una trasmessa all’Ufficio igiene e salute pubblica della Provincia di Bolzano ed una conservata dalla scuola. Viene altresì applicata la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per un giorno.

Alla terza violazione del divieto, il fatto viene immediatamente contestato al trasgressore e annotato sul registro di classe e viene contestualmente compilato il verbale di accertamento della violazione delle disposizioni contenute nella legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6 sulla tutela della salute dei non fumatori. Il verbale, sottoscritto dal dirigente scolastico, viene redatto in tre copie, delle quali una viene consegnata al trasgressore, una trasmessa all’Ufficio igiene e salute pubblica della Provincia di Bolzano ed una conservata dalla scuola.

La compilazione del predetto verbale di accertamento comporta peraltro, come previsto dalla legge provinciale n. 9 del 1977, l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 55,00 sia per l'infrazione cui si riferisce, sia per quella precedente, per la quale era stato redatto il verbale di ammonimento.

Se non fosse possibile contestare immediatamente al trasgressore la violazione del divieto di fumare, il verbale di ammonimento o di accertamento della violazione viene trasmesso al trasgressore stesso a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro 60 giorni deve essere pagata l'ammenda prevista. E' comunque possibile inviare le proprie controdeduzioni rispetto all’infrazione commessa ad un funzionario preposto dell’Ufficio igiene e salute pubblica. Nel caso in cui siano confermati i motivi della sanzione comminata, l’Ufficio igiene e salute pubblica provvede a richiedere all’interessato il pagamento della contravvenzione. Contro la decisione dell'Ufficio igiene e salute pubblica può essere presentato ricorso, entro 30 giorni, alla Giunta provinciale.

  1. Nel caso di alunni minorenni vengono anche informati i genitori ogni qualvolta viene violato il divieto di fumare.
  2. Nel caso di violazione del divieto di fumare da parte del personale scolastico, di genitori e soggetti esterni si procede direttamente alla contestazione del fatto e alla redazione del verbale di accertamento dell'infrazione.

PARTE IV - USO DEGLI SPAZI, DEI LABORATORI E DELLA BIBLIOTECA

  1. L'accesso alle aule speciali, ai laboratori e alla biblioteca sarà consentito secondo il regolamento specifico di ciascun laboratorio e sotto la supervisione dell'insegnante responsabile. La biblioteca rimane aperta agli alunni secondo un orario settimanale fissato annualmente dal direttore di biblioteca. Al prestito dei libri possono accedere gli alunni, gli insegnanti, il personale dell'istituto e i genitori.
  2. L'eventuale uso degli spazi e delle attrezzature per attività extra - scolastiche può essere consentito dal dirigente scolastico a richiesta del personale, degli alunni o dei genitori, nei limiti delle possibilità obiettive, sentito il consiglio d'istituto e stabilite le condizioni d’uso.

PARTE V - ASSEMBLEE E ORGANI COLLEGIALI

  1. Gli studenti possono riunirsi in assemblea di classe o d'istituto. Le richieste devono essere presentate per iscritto al dirigente, almeno tre giorni scolastici prima della loro effettuazione. Esse devono contenere l'ordine del giorno dettagliato ed essere sottoscritte dai rappresentanti di classe o d'istituto; in caso di assemblee di classe durante le lezioni, le domande devono recare anche la firma dei docenti delle ore interessate. Chi sottoscrive la richiesta di assemblea si assume anche la responsabilità del suo corretto svolgimento.

Le assemblee di classe sono consentite, nel limite di sedici ore all'anno, anche in orario scolastico.

Alle assemblee di classe e d'istituto possono partecipare il dirigente e i docenti. Le assemblee devono svolgersi ordinatamente e secondo le regole della democrazia e del rispetto di cose e persone. L'assemblea elegge un presidente, che si assume la direzione dei lavori e ne controlla la regolarità. Il presidente nomina un segretario, che verbalizza la discussione. In caso di irregolarità, l'assemblea può essere sospesa, anche per intervento del dirigente o dei docenti della classe. Su richiesta degli studenti, presentata con congruo anticipo, il consiglio d'istituto può autorizzare la partecipazione alle assemblee di esperti esterni alla scuola, qualora si debbano trattare argomenti che ne richiedono la presenza.

  1. L'insieme dei rappresentanti degli studenti, di classe e d'istituto, costituisce il Comitato degli studenti. Compito del comitato è di formulare agli organi competenti proposte e pareri in merito all’attività dell'istituto. All'inizio di ciascun anno scolastico il comitato presenta al Consiglio d'istituto il proprio programma annuale per l'approvazione.
  2. L'insieme dei rappresentanti dei genitori costituisce il comitato dei genitori dell'istituto. Esso ha il compito di formulare proposte e pareri in merito alle attività della scuola, con particolare riguardo ai rapporti tra scuola, famiglie ed extrascuola, nonché ad attività di aggiornamento per i genitori. Il programma di lavoro va sottoposto per l'approvazione al Consiglio d'istituto, anche per gli eventuali finanziamenti.
  3. Il Comitato dei genitori e quello degli studenti possono riunirsi, previa comunicazione al dirigente dell'ordine del giorno, nei locali della scuola, al di fuori dell'orario delle lezioni.

Il Comitato degli studenti può riunirsi anche durante l'attività didattica, secondo le indicazioni dello Statuto degli studenti.

Non sono consentite assemblee durante l'ultimo mese di scuola e nella settimana che precede gli scrutini intermedi.

Ai consigli di classe allargati ai rappresentanti sono invitati tutti gli studenti e i genitori, quando si discuta del piano dell’offerta formativa o di progetti di particolare rilevanza formativa e didattica.

PARTE VI - COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA

  1. Le comunicazioni dell'istituto alle famiglie dovranno essere annotate a cura degli alunni sul libretto scolastico di corrispondenza, che deve essere sempre portato a scuola; in particolari casi, le comunicazioni avverranno tramite lettera circolare, in calce alla quale sarà richiesta la firma del genitore per presa visione. In caso di problemi di particolari gravità riguardanti singoli alunni, i genitori verranno avvertiti tramite lettera, in calce alla quale sarà richiesta la firma per presa visione. Genitori ed alunni hanno inoltre la possibilità di accedere ad un’area loro riservata del registro elettronico, nella quale possono visualizzare assenze, ritardi, giustificazioni, voti, note disciplinari e argomenti delle lezioni.
  2. I genitori possono accedere agli uffici secondo l'orario esposto. Le eventuali comunicazioni telefoniche devono essere brevi e riservate a casi di particolare urgenza o gravità.
  3. Gli insegnanti ricevono i genitori nell'ora settimanale di udienza. Per favorire il dialogo con le famiglie, in particolare con quelle impossibilitate ad accedere ai normali colloqui settimanali, sono annualmente stabilite fino a due udienze collettive pomeridiane.
  4. Il dirigente riceve i genitori per appuntamento; anche senza appuntamento, durante la mattinata, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro. Gli studenti sono ricevuti dal dirigente e dalla segreteria durante la pausa; solo per motivi particolarmente urgenti e gravi durante le lezioni.

PARTE VII - CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI

  1. Le attrezzature della scuola devono essere trattate con il massimo rispetto. In particolare vanno conservati con cura i libri ricevuti in prestito e tutto il materiale didattico. Gli eventuali danni dovranno essere risarciti.
  2. Per ogni laboratorio e aula speciale, su indicazione del Collegio dei docenti, il dirigente nomina un direttore di laboratorio tra gli insegnanti che fanno uso dello stesso. Il direttore è responsabile della corretta conservazione delle attrezzature del laboratorio e ne definisce, in accordo con il dirigente, il regolamento d'uso. Nel regolamento vanno indicate le modalità per la segnalazione di eventuali disfunzioni da parte dei docenti che accedono alla struttura.

Omissis  [art. 31 e 32]

PARTE VIII – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

  1. Per quanto riguarda la disciplina degli studenti, si recepisce nel regolamento quanto previsto dagli art. 5 e 6 dello Statuto dello studente e della studentessa (Delibera della Giunta provinciale del 21/07/2003, n. 2523), che si riportano in calce, fatta salva la possibilità da parte di insegnanti e dirigente scolastico di assumere, in casi di particolare urgenza e gravità, tutte le misure idonee a salvaguardare l’ordinato svolgimento della vita scolastica.
  2. Le sanzioni disciplinari sono inflitte secondo il principio della progressività e possono comportare la proposta di sanzioni alternative volte alla riparazione del danno compiuto. Esse hanno valenza educativa e sono irrogate in relazione alla gravità delle violazioni del presente regolamento d’istituto.

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

 TIPO DI SANZIONE

CHI LA INFLIGGE

Ammonizione orale

Insegnante o dirigente scolastico

Ammonizione scritta sul registro di classe

Insegnante o dirigente scolastico

Ammonizione scritta e convocazione dei

genitori

Insegnante o dirigente scolastico

Ritiro del telefono cellulare o di altri

dispositivi di cui non è consentito l'uso

Insegnante o dirigente scolastico

Sospensione dalle lezioni da uno a tre

giorni (con eventuale proposta di

sanzione alternativa)

Consiglio di classe (solo docenti)

Sospensione dalle lezioni da quattro a

sette giorni (con eventuale proposta di

sanzione alternativa)

Consiglio di classe (con rappresentanti dei

genitori e degli alunni)

Sospensione dalle lezioni da 8 a 15 giorni

Consiglio di classe (con rappresentanti dei

genitori e degli alunni)

Sospensione dalle lezioni superiore a

quindici giorni o esclusione dallo scrutinio

finale o non ammissione all'esame di

Stato

Consiglio di istituto

Allontanamento dalla scuola

Dirigente scolastico o suo sostituto (con

successiva convocazione del consiglio di

classe)

 

PRINCIPALI MANCANZE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

MANCANZE DISCIPLINARI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ritardo reiterato non giustificato ai sensi

del regolamento

Ammissione all’inizio dell’ora successiva

Richiamo scritto sul registro di classe e

comunicazione ai genitori dopo tre ritardi non

giustificati

Sospensione dalle lezioni nel caso di ulteriori

ritardi non giustificati

Assenze non giustificate con un valido

motivo

Richiamo scritto sul registro di classe e

comunicazione ai genitori dopo tre assenze non giustificate

Sospensione dalle lezioni nel caso di ulteriori

assenze non giustificate

Uso del telefono cellulare o di altro

strumento non autorizzato durante le

lezioni

Ritiro da parte del docente o del dirigente

scolastico.

Restituzione dopo 48 ore

Violazione del divieto di fumo

Prima volta: nota disciplinare e richiamo

Seconda volta: verbale di ammonimento e

sospensione dalle lezioni per un giorno

Terza volta: sanzione pecuniaria di € 110,00

Allontanamento non autorizzato dalla

scuola

Sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni

Riammissione a scuola con accompagnamento dei genitori (per i minorenni)

Offese alle persone e atti di violenza

Allontanamento dalla scuola se è necessario

intervenire immediatamente

Sospensione dalle lezioni da tre a quindici giorni

Altri comportamenti che costituiscono reato

o che creano pericoli per l’incolumità delle

persone

Allontanamento dalla scuola se è necessario

intervenire immediatamente

Sospensione dalle lezioni superiore a quindici giorni o esclusione dallo scrutinio finale o non

ammissione all'esame di Stato

Danneggiamento dei beni della scuola

Risarcimento del danno o sua riparazione da parte del responsabile o – se non individuato – da parte della classe o del gruppo

Risarcimento del danno o sua riparazione e

provvedimento disciplinare in caso di

danneggiamento conseguenza di dolo o colpa

grave

 

  1.  Le annotazioni disciplinari vengono comunicate ai genitori da parte degli insegnanti che le hanno assegnate con una delle seguenti modalità:

a) annotazione sul libretto scolastico di corrispondenza;

b) posta elettronica;

c) telefonata.

Le annotazioni disciplinari sono inoltre consultabili nell'area riservata ai genitori del registro elettronico.

Alla terza annotazione disciplinare il docente coordinatore di classe o il dirigente scolastico informa i genitori. Alla quarta annotazione si può procedere, previa convocazione del consiglio di classe, alla sospensione dalle lezioni o, se l’alunno è consenziente ed è possibile, all’attribuzione di una sanzione alternativa, volta alla riparazione del danno o all’espletamento di un servizio utile alla comunità scolastica.

  1.  I provvedimenti di sospensione dalle lezioni sono assunti dopo aver sentito, anche in via informale, l’alunno interessato per le eventuali giustificazioni. I provvedimenti che comportano allontanamento dalle lezioni sono assunti in relazione alla gravità delle mancanze o alla loro reiterazione.
  2. Contro tutte le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti e da parte dei genitori degli studenti minorenni alla commissione di garanzia interna alla scuola entro il termine di cinque giorni.

La commissione decide secondo la procedura prevista dall'articolo 6 dello Statuto dello studente e della studentessa (Delibera della Giunta provinciale del 21/07/2003, n. 2523).

L’esecuzione delle sanzioni disciplinari rimane sospesa fino alla scadenza del termine di ricorso o fino alla decisione della commissione di garanzia.

Nota: si riportano di seguito il testo degli articoli 5 e 6 dello statuto degli studenti.

Articolo 5: Provvedimenti disciplinari

(1) I regolamenti interni delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari. I medesimi regolamenti determinano, altresì, le relative misure di carattere educativo, definiscono l’organo competente ad irrogare le sanzioni e stabiliscono il procedimento per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari.

(2) Il Consiglio d’istituto definisce le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni, tenuto conto delle proposte formulate dal collegio dei docenti, dai comitati dei genitori, nonché, nelle scuole superiori, delle proposte formulate dai comitati degli studenti e delle studentesse. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio d’istituto del provvedimento concernente la definizione delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, le stesse vengono inserite nel regolamento interno e comunicate a tutti gli interessati.

(3) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

(4) La responsabilità disciplinare è personale.

(5) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

(6) Un comportamento scorretto non può influire sulla valutazione del profitto nelle singole materie ed aree disciplinari.

(7) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libertà di espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

(8) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente/della studentessa. Se possibile, allo studente/alla studentessa va offerta l’opportunità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

(9) L’eventuale allontanamento dalla comunità scolastica è adottato dal consiglio di classe.

(10) Il temporaneo allontanamento dello studente/della studentessa dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. Nella scuola elementare il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica è possibile soltanto nei casi previsti dal comma 12.

(11) Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente/la studentessa e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

(12) In tutti i gradi di scuola l’allontanamento dello studente/della studentessa dalla comunità scolastica può essere disposto quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

(13) Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo/a stesso/a studente/studentessa sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente/alla studentessa è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

(14) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai/alle candidati/e esterni/e.

Articolo 6: Impugnazioni

(1) Contro tutte le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti/delle studentesse e da parte dei genitori degli studenti/delle studentesse minorenni ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola o rispettivamente all’istituto scolastico comprensivo, istituito e disciplinato dalle singole istituzioni scolastiche.

(2) L’organo di garanzia delle scuole secondarie superiori e degli istituti scolastici comprensivi, che includono anche una scuola secondaria superiore, è composto, oltre che dal/la dirigente scolastico/a, da almeno un/una rappresentante dei genitori, un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse e da due rappresentanti dei/delle docenti dovendo essere garantita la rappresentanza dei diversi gradi scolastici. Gli organi di garanzia sono presieduti da un/una rappresentante dei genitori.

(3) Per ogni membro effettivo è eletto un membro sostitutivo della rispettiva categoria e del rispettivo grado scolastico. I membri sostitutivi svolgono la propria funzione all’interno dell’organo di garanzia nei casi di incompatibilità o di assenza dei membri effettivi.

(4) Oltre ai casi di incompatibilità previsti dall’articolo 30 della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, i/le rappresentanti dei docenti risultano incompatibili qualora appartengono al consiglio di classe della classe dell’alunno/alunna interessata al provvedimento disciplinare, mentre i/le rappresentanti degli studenti/delle studentesse e i/le rappresentanti dei genitori risultano incompatibili, qualora appartengono alla classe o sono genitori di un alunno/un’alunna della classe interessata al ricorso.

(5) La durata in carica dell’organo di garanzia è fissata autonomamente dal Consiglio d’istituto per una durata massima di un triennio.

(6) L’organo di garanzia effettua un tentativo obbligatorio di conciliazione tra lo studente/la studentessa maggiorenne o rispettivamente i suoi genitori e il coordinatore/la coordinatrice di classe o rispettivamente l’insegnante, che ha promosso applicazione della sanzione disciplinare. In caso di accordo tra le parti viene redatto un verbale d’intesa, con il quale il procedimento si conclude. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, l’organo di garanzia decide in merito al ricorso.

(7) L’organo di garanzia è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, che non possono avvalersi dell’istituto dell’astensione dal voto. In caso di parità di voti è decisivo il voto del/la presidente.

(8) Gli organi di garanzia decidono, su richiesta degli studenti/delle studentesse o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione e alla violazione del presente statuto dello studente e della studentessa.

(9) L’esecuzione delle sanzioni disciplinari rimane sospesa fino alla scadenza del termine di ricorso stabilito dal regolamento interno o rispettivamente fino alla decisione dell’organo di garanzia nel caso della presentazione di un ricorso.

 

Per scaricare il documento fare click sul link: Regolamento d'Istituto da PTOF 2019-2022