Descrizione

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

 

Il Regolamento d’Istituto è stato recentemente rielaborato per adeguarlo allo Statuto degli/delle studenti/esse, in particolare per quanto attiene il regolamento di disciplina.

 

PARTE I: VIGILANZA SUGLI ALUNNI

 

1. Gli studenti sono sottoposti alla vigilanza dei professori, coadiuvati anche dal personale ausiliario, durante la loro permanenza nell'istituto e, in genere, durante tutta l'attività didattica.

2. I docenti hanno, in particolare, il compito di vigilare sull'ingresso degli studenti, essendo presenti a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, e sullo svolgimento della pausa, secondo turni stabiliti ogni tre mesi.

3. Il personale ausiliario ha, in particolare, il compito di vigilare sull’ingresso nell'edificio scolastico e l’uscita degli studenti dallo stesso, nonché sui loro movimenti al di fuori delle aule durante le lezioni.

4. L'eventuale permanenza a scuola al di fuori degli orari stabiliti per le attività didattiche, può essere consentita solo su richiesta scritta e motivata dal genitore, per il minorenne, che scarichi l'istituto di ogni responsabilità. Deve essere comunque sottoposta alla sorveglianza del personale dell’istituto.

 

PARTE II: COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI - INGRESSI - USCITE  GIUSTIFICAZIONI

 

5. L'ingresso degli studenti è previsto dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni. All’inizio delle lezioni, gli studenti si devono già trovare in classe.

6. L'ingresso in ritardo costituisce una mancanza disciplinare.

L'ingresso in ritardo è tuttavia giustificato:

- se lo studente esibisce una richiesta di entrata posticipata per un valido specifico motivo, firmata preventivamente dai genitori;

- se è dovuto alla necessità di sottoporsi a visite mediche, analisi cliniche o terapie specialistiche, a condizione che dette esigenze vengano documentate in modo idoneo;

- se è causato da ritardi dei mezzi di trasporto pubblico, sempre che il ritardo del mezzo di trasporto non sia abituale;

- se è comunque riconducibile ad eventi imprevedibili e quindi inevitabili.

Al di fuori di questi casi il ritardo dà luogo alle sanzioni che seguono.

Dopo tre ritardi non giustificati in un quadrimestre, l'alunno viene richiamato con annotazione apposta sul registro di classe e vengono avvisati i genitori.

Nel caso di ulteriori ritardi, si adottano gli opportuni provvedimenti disciplinari (di regola, la sospensione dalle lezioni).

Anche le richieste di entrata posticipata firmate dagli alunni maggiorenni devono indicare un valido, specifico motivo; nel caso in cui invece rechino dizioni generiche, il ritardo è considerato non giustificato.

Nel corso dell'anno scolastico possono essere concessi da parte del capo d'istituto a ciascun allievo fino a otto permessi di uscita anticipata per eccezionali motivi, che dovranno essere richiesti per iscritto dai genitori o dall’alunno, se maggiorenne. Altrimenti, l'alunno può uscire dall'istituto solo se accompagnato da un genitore.

In caso di irregolarità della frequenza, l'uscita in anticipo può essere negata, se non sussistono validi, specifici motivi.

Nel corso della medesima giornata non si possono cumulare ingresso in ritardo e uscita anticipata.

7. Tutte le assenze vanno giustificate usando l’apposito libretto. Le singole giustificazioni devono riportare in calce la firma di un genitore apposta nella prima pagina del libretto. Dopo uno o più giorni di assenza lo studente deve presentare la giustificazione all'insegnante della prima ora. In casi eccezionali, lo studente privo di giustificazione, ove non sussista abitudine, è riammesso alle lezioni. La giustificazione deve comunque essere presentata entro tre giorni. Superato tale termine l'assenza è considerata non giustificata.

Dopo tre assenze non giustificate con un valido specifico motivo, si segue la procedura prevista per i ritardi: annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, provvedimento disciplinare nel caso di ulteriori assenze non giustificate.

Nel caso di assenze prolungate o frequenti o strategiche vengono convocati i genitori dell'alunno.

Gli studenti maggiorenni possono firmare le richieste di uscita anticipata e giustificare i ritardi e le assenze, ma ne viene comunque data notizia ai genitori, nel caso in cui siano sintomo di una frequenza irregolare.

Le assenze collettive, anche per manifestazione degli studenti, non sono giustificabili.

Le assenze per manifestazioni dovranno essere comunque registrate sul libretto e controfirmate per presa visione da parte dei genitori.

8. I provvedimenti disciplinari adottati per cumulo di ingressi in ritardo o di assenze non giustificate costituiscono elemento da valutare in sede di attribuzione del credito scolastico e comportano, di norma, l’assegnazione del punteggio minimo della fascia correlata alla media dei voti.

9. Se dovesse insorgere un malessere improvviso, la scuola chiederà l'intervento della famiglia; in caso di urgenza, si rivolgerà alle strutture sanitarie pubbliche.

10. Va mantenuto, all'interno dell'istituto, un atteggiamento rispettoso nei confronti delle persone che vi operano, a partire dai compagni. Gli atteggiamenti e i comportamenti devono essere ispirati al rispetto della salute e delle attrezzature. Anche l’abbigliamento deve essere adeguato all’ambiente.

11. E' vietato fare uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici che pertanto, se portati a scuola, devono rimanere sempre spenti e vanno in ogni caso deposti in cartella. L’uso del telefono cellulare o di altri dispositivi non autorizzati durante le attività didattiche comporta la possibilità del loro ritiro per 48 ore.

12. Durante la pausa si devono lasciare le aule. Si deve evitare di ammassarsi, soprattutto sulle scale per non ostacolare il regolare passaggio di personale ed alunni. E' consentito sostare nel cortile interno, rimanendo entro il limite del cancello che delimita lo stesso.

13. Tra un'ora di lezione e l'altra gli alunni devono rimanere in classe; le eventuali uscite devono essere autorizzate dal docente subentrante. Di norma, non è consentito uscire di classe durante la prima ora di lezione, nei quindici minuti che precedono le pause e nell'ora successiva alle pause.

In nessun caso è consentito uscire dall'istituto. L'allontanamento dall'istituto costituisce una grave mancanza disciplinare.

 

PARTE III - REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE NELLA SCUOLA

 

14. E' stabilito il divieto di fumare, anche sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell'istituto scolastico: cortile, parcheggi e zone di accesso.

15. Il divieto si estende a studenti, personale docente e non docente, genitori e soggetti esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell’istituto.

16. Il personale scolastico, docente e non docente, ha l’obbligo di vigilanza e di segnalare al dirigente o alle persone da questi delegate eventuali infrazioni riscontrate.

17. Le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente (legge 11 novembre 1975, n. 584, legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6) sono le seguenti:

a) violazione del divieto di fumare: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione commessa, quindi pari a € 55,00.

b) inosservanza dell'obbligo di far rispettare il divieto di fumare: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione commessa, quindi pari a € 440,00.

L'applicazione delle sanzioni pecuniarie non esclude l'adozione di provvedimenti disciplinari.

18. Nel caso di violazione del divieto di fumare da parte degli studenti si applica la  procedura che segue.

Alla prima violazione del divieto, il fatto viene immediatamente contestato al trasgressore, annotato sul registro di classe e segnalato alla segreteria, che annota il nominativo dello studente in un apposito registro ad uso interno della scuola.

Alla seconda violazione del divieto, il fatto viene immediatamente contestato al trasgressore e annotato sul registro di classe e viene contestualmente compilato il verbale di ammonimento. Il verbale, sottoscritto dal dirigente scolastico, viene redatto in tre copie, delle quali una viene consegnata al trasgressore, una trasmessa all’Ufficio igiene e salute pubblica della Provincia di Bolzano ed una conservata dalla scuola. Viene altresì applicata la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per un giorno.

Alla terza violazione del divieto, il fatto viene immediatamente contestato al trasgressore e annotato sul registro di classe e viene contestualmente compilato il verbale di accertamento della violazione delle disposizioni contenute nella legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6 sulla tutela della salute dei non fumatori. Il verbale, sottoscritto dal dirigente scolastico, viene redatto in tre copie, delle quali una viene consegnata al trasgressore, una trasmessa all’Ufficio igiene e salute pubblica della Provincia di Bolzano ed una conservata dalla scuola.

La compilazione del predetto verbale di accertamento comporta peraltro, come previsto dalla legge provinciale n. 9 del 1977, l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 55,00 sia per l'infrazione cui si riferisce, sia per quella precedente, per la quale era stato redatto il verbale di ammonimento.

Se non fosse possibile contestare immediatamente al trasgressore la violazione del divieto di fumare, il verbale di ammonimento o di accertamento della violazione viene trasmesso al trasgressore stesso a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro 60 giorni deve essere pagata l'ammenda prevista. E' comunque possibile inviare le proprie controdeduzioni rispetto all’infrazione commessa ad un funzionario preposto dell’Ufficio igiene e salute pubblica. Nel caso in cui siano confermati i motivi della sanzione comminata, l’Ufficio igiene e salute pubblica provvede a richiedere all’interessato il pagamento della contravvenzione. Contro la decisione dell'Ufficio igiene e salute pubblica può essere presentato ricorso, entro 30 giorni, alla Giunta provinciale.

19. Nel caso di alunni minorenni vengono anche informati i genitori ogni qualvolta viene violato il divieto di fumare.

20. Nel caso di violazione del divieto di fumare da parte del personale scolastico, di genitori e soggetti esterni si procede direttamente alla contestazione del fatto e alla redazione del verbale di accertamento dell'infrazione.

 

PARTE IV: USO DEGLI SPAZI, DEI LABORATORI E DELLA BIBLIOTECA

 

21. L'accesso alle aule speciali, ai laboratori e alla biblioteca sarà consentito secondo il regolamento specifico di ciascun laboratorio e sotto la supervisione dell'insegnante responsabile. La biblioteca rimane aperta agli alunni secondo un orario settimanale fissato annualmente dal direttore di biblioteca. Al prestito dei libri possono accedere gli alunni, gli insegnanti, il personale dell'istituto e i genitori.

22. L'eventuale uso degli spazi e delle attrezzature per attività extra - scolastiche può essere consentito dal dirigente scolastico a richiesta del personale, degli alunni o dei genitori, nei limiti delle possibilità obiettive, sentito il consiglio d'istituto e stabilite le condizioni d’uso.

 

PARTE V: - ASSEMBLEE E ORGANI COLLEGIALI

 

23. Gli studenti possono riunirsi in assemblea di classe o d'istituto. Le richieste devono essere presentate per iscritto al dirigente, almeno tre giorni scolastici prima della loro effettuazione. Esse devono contenere l'ordine del giorno dettagliato ed essere sottoscritte dai rappresentanti di classe o d'istituto; in caso di assemblee di classe durante le lezioni, le domande devono recare anche la firma dei docenti delle ore interessate. Chi sottoscrive la richiesta di assemblea si assume anche la responsabilità del suo corretto svolgimento.

Le assemblee di classe sono consentite, nel limite di sedici ore all'anno, anche in orario scolastico.

Alle assemblee di classe e d'istituto possono partecipare il dirigente e i docenti. Le assemblee devono svolgersi ordinatamente e secondo le regole della democrazia e del rispetto di cose e persone. L'assemblea elegge un presidente, che si assume la direzione dei lavori e ne controlla la regolarità. Il presidente nomina un segretario, che verbalizza la discussione. In caso di irregolarità, l'assemblea può essere sospesa, anche per intervento del dirigente o dei docenti della classe. Su richiesta degli studenti, presentata con congruo anticipo, il consiglio d'istituto può autorizzare la partecipazione alle assemblee di esperti esterni alla scuola, qualora si debbano trattare argomenti che ne richiedono la presenza.

24. L'insieme dei rappresentanti degli studenti, di classe e d'istituto, costituisce il Comitato degli studenti. Compito del comitato è di formulare agli organi competenti proposte e pareri in merito all’attività dell'istituto. All'inizio di ciascun anno scolastico il comitato presenta al Consiglio d'istituto il proprio programma annuale per l'approvazione.

25. L'insieme dei rappresentanti dei genitori costituisce il comitato dei genitori dell'istituto. Esso ha il compito di formulare proposte e pareri in merito alle attività della scuola, con particolare riguardo ai rapporti tra scuola, famiglie ed extrascuola, nonché ad attività di aggiornamento per i genitori. Il programma di lavoro va sottoposto per l'approvazione al Consiglio d'istituto, anche per gli eventuali finanziamenti.

26. Il Comitato dei genitori e quello degli studenti possono riunirsi, previa comunicazione al dirigente dell'ordine del giorno, nei locali della scuola, al di fuori dell'orario delle lezioni.

Il Comitato degli studenti può riunirsi anche durante l'attività didattica, secondo le indicazioni dello Statuto degli studenti.

Non sono consentite assemblee durante l'ultimo mese di scuola e nella settimana che precede gli scrutini intermedi.

Ai consigli di classe allargati ai rappresentanti sono invitati tutti gli studenti e i genitori, quando si discuta del piano dell’offerta formativa o di progetti di particolare rilevanza formativa e didattica.

 

PARTE VI: COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA

 

27. Le comunicazioni dell'istituto alle famiglie dovranno essere annotate a cura degli alunni sul libretto scolastico di corrispondenza, che deve essere sempre portato a scuola; in particolari casi, le comunicazioni avverranno tramite lettera circolare, in calce alla quale sarà richiesta la firma del genitore per presa visione. In caso di problemi di particolari gravità riguardanti singoli alunni, i genitori verranno avvertiti tramite lettera, in calce alla quale sarà richiesta la firma per presa visione.

28. I genitori possono accedere agli uffici secondo l'orario esposto. Le eventuali comunicazioni telefoniche devono essere brevi e riservate a casi di particolare urgenza o gravità.

29. Gli insegnanti ricevono i genitori nell'ora settimanale di udienza. Per favorire il dialogo con le famiglie, in particolare con quelle impossibilitate ad accedere ai normali colloqui settimanali, sono annualmente stabilite fino a due udienze collettive pomeridiane.

30. Il dirigente riceve i genitori per appuntamento; anche senza appuntamento, durante la mattinata, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro. Gli studenti sono ricevuti dal dirigente e dalla segreteria durante la pausa; solo per motivi particolarmente urgenti e gravi durante le lezioni.

 

PARTE VII: -  CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI

 

31. Le attrezzature della scuola devono essere trattate con il massimo rispetto. In particolare vanno conservati con cura i libri ricevuti in prestito e tutto il materiale didattico. Gli eventuali danni dovranno essere risarciti.

32. Per ogni laboratorio e aula speciale, su indicazione del Collegio dei docenti, il dirigente nomina un direttore di laboratorio tra gli insegnanti che fanno uso dello stesso. Il direttore è responsabile della corretta conservazione delle attrezzature del laboratorio e ne definisce, in accordo con il dirigente, il regolamento d'uso. Nel regolamento vanno indicate le modalità per la segnalazione di eventuali disfunzioni da parte dei docenti che accedono alla struttura.

 

PARTE VIII: – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

 

33. Per quanto riguarda la disciplina degli studenti, si recepisce nel regolamento quanto previsto dagli art. 5 e 6 dello Statuto dello studente e della studentessa (Delibera della Giunta provinciale del 21/07/2003, n. 2523), che si riportano in calce, fatta salva la possibilità da parte di insegnanti e dirigente scolastico di assumere, in casi di particolare urgenza e gravità, tutte le misure idonee a salvaguardare l’ordinato svolgimento della vita scolastica.

34. Le sanzioni disciplinari sono inflitte secondo il principio della progressività e possono comportare la proposta di sanzioni alternative volte alla riparazione del danno compiuto. Esse hanno valenza educativa e sono irrogate in relazione alla gravità delle violazioni del presente regolamento d’istituto.

Sono le seguenti:

 

 

TIPO DI SANZIONE

CHI LA INFLIGGE

Ammonizione orale

Insegnante o dirigente scolastico

Ammonizione scritta sul registro di classe

Insegnante o dirigente scolastico

Ammonizione scritta e convocazione dei genitori

Insegnante o dirigente scolastico

Ritiro del telefono cellulare o di altri dispositivi di cui non è consentito l'uso

Insegnante o dirigente scolastico

Sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni (con eventuale proposta di sanzione alternativa)

Consiglio di classe (solo docenti)

Sospensione dalle lezioni da quattro a sette giorni (con eventuale proposta di sanzione alternativa)

Consiglio di classe (con rappresentanti dei genitori e degli alunni)

Sospensione dalle lezioni da 8 a 15 giorni

Consiglio di classe (con rappresentanti dei genitori e degli alunni)

Struttura organizzativa

Scuola/Istituto